Statuto

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione. E’ costituita la società a responsabilità limitata denominata ” MARINA DI PESCARA, “

Art. 2) Oggetto sociale. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di porti turistici e quindi la costruzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o indiretta dell’infrastruttura in regime di concessione, nonchè di tutte quelle attività complementari alla nautica da diporto ed in qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente connesse all’attività principale, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del Dlgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017.
In tale contesto la società potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale. In ogni caso le operazioni finanziarie e l’assunzione di partecipazione non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto della legge 24 febbraio 1998 n.58. Potrà inoltre svolgere le attività e le funzioni ad essa delegate dal Socio Unico ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017.

Art. 3) Sede. La società ha sede in PESCARA (PE).
Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del comune sopra indicato.
La società, con decisione dei soci, potrà aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale o trasferire la sede in comune diverso da quello sopra indicato.
Il trasferimento della sede in un Comune diverso, in quanto modifica statutaria, rientra nella competenza dell’assemblea dei soci.

Art.4) Risulta essere socio unico della suddetta società la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Pescara, con sede in Pescara, via Conte Di Ruvo.

Art. 5) Domicilio dei soci. Il domicilio del socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art.6) Durata. La durata della società è fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato.

 

CAPITALE

Art.7) Il capitale sociale è di Euro 497.484,00 (quattrocentonovantasettemilaquattrocentottantaquattro virgola zero zero) diviso in quote da un euro ai sensi di legge. I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto senza diritto alla restituzione delle somme versate e versamenti a copertura perdite. Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art.8) Tasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi ai sensi di legge. Nell’ipotesi di costituzione di una pluralità di soci, le quote sociali sono liberamente trasferibili fatto salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci.

 

DECISIONI DEI SOCI

Art. 9) Materie riservate alla competenza decisionale dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni concernenti le seguenti materie:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e la revoca degli amministratori, nonchè la determinazione del loro compenso;
c) la nomina, nei casi previsti dall’art.2477 c.c., dell’organo di controllo, monocratico o pluripersonale, o del revisore contabile;
d) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) l’emissione di titoli di debito;
f) le modificazioni dell’atto costitutivo;
g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale fissato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) le decisioni per le quali il Presidente del Consiglio d’amministrazione, l’Amministratore unico o un amministratore ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale chiedano che le stesse siano adottate dai soci;
i) l’adozione di opportuni provvedimenti in caso di perdita superiore ad un terzo del capitale;
l) quelle per le quali il presente statuto richiede la decisione dei soci.
Le decisioni di cui ai precedenti punti f), g), h) ed i), oltre a quelle espressamente previste dal presente atto, sono inderogabilmente rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, così come regolate dai successivi articoli.
Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle riservate dalla legge o dall’atto costitutivo alla competenza della assemblea, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Gli amministratori inviano ai soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. Tutte le richieste inviate devono contenere il medesimo testo di decisione. I soci devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata a.r., fax o e-mail certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta.
Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Gli amministratori devono inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i soci. Qualora il socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno la metà del capitale sociale. È compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci, all’organo di controllo o al revisore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell’annotazione suddetta.

Art. 10) Assemblea dei soci. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente del CdA o dall’amministratore unico, anche in un luogo diverso dalla sede legale, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, che deve essere spedito al domicilio di ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del luogo ora e data della riunione.
L’assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
L’assemblea può essere di prima o seconda convocazione.

Art. 11) Intervento e rappresentanza in assemblea. I soci che hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare in assemblea. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto anche ad un soggetto non socio, e sarà valevole per una sola assemblea, sia in prima che in seconda convocazione. La documentazione relativa alla delega sarà conservata agli atti della società.
La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 12) Quorum costitutivi e deliberativi. Hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Nelle materie di cui all’art. 7, lettere d), f) e g), l’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze o l’unanimità.
L’assemblea sarà presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di altra composizione dell’organo amministrativo, dal soggetto indicato dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, nominato tra i presenti, dal medesimo, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.
È inoltre consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, da più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi e visionare i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 13) Composizione dell’organo amministrativo. Per le specifiche esigenze di adeguatezza amministrativa e gestionale della società, l’amministrazione della società è affidata su decisione dei soci, ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori possono anche essere non soci e, se nominati a termine, sono rieleggibili. Non sono eleggibili, e se eletti decadono, coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.
Gli amministratori devono inoltre possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016. Gli amministratori rimangono in carica fino a revoca o dimissioni o fino alla scadenza del termine che sarà stato eventualmente fissato dai soci all’atto della loro nomina.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Gli amministratori cessano dalla loro carica altresì per dimissioni o per decadenza.

Art. 14) Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

14.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi provveda l’assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
La convocazione, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, dovrà essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio degli amministratori. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, e quindi anche mediante fax, e-mail certificata o telegramma inviati o spediti almeno 2 (due) giorni prima della riunione.
Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l’intero consiglio e l’organo di controllo, se nominato.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Non è ammessa la rappresentanza in consiglio. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, onde conoscere la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

14.3. L’organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni indicate all’atto della nomina.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

14.4. La rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, spetta all’Amministratore Unico oppure, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente se nominato, al quale non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.
In caso di nomina di più amministratori ai sensi dell’articolo 2475 terzo comma C.C., la rappresentanza della società spetta agli stessi allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

14.5.Agli amministratori, in sede di nomina, può essere attribuito un compenso per l’attività svolta e/o può essere attribuito il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare, sempre in sede di nomina, agli amministratori un’indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. E’ invece esclusa la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

14.6 E’ vietata l’istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Art.15) I contratti tra il socio e la società nonchè le operazioni a favore dell’unico socio devono risultare da atto scritto e/o dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE e REVISORE CONTABILE

 

Art.16) Nei casi previsti dall’art.2477 C.C. o quando l’assemblea lo ritenga opportuno, l’assemblea provvede alla nomina di un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Ad essi spettera` la retribuzione fissata dall’assemblea che li ha nominati.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.

 

Art.17) In alternativa al Collegio Sindacale (salvo nei casi di nomina obbligatoria del collegio ex art.2477 c.c.) il controllo contabile della società puo’ essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore svolge le funzioni di cui all’art.2409 ter C.C.. In relazione al termine di durata dell’incarico ed alla revoca del revisore, valgono le disposizioni statutarie di cui sopra, a proposito del Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

Art.18) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.19) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla compilazione e al deposito dei conti annuali, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci da convocarsi non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di fruire del maggior termine di giorni 180 (centottanta) nei casi di cui agli articoli 2478 bis e 2364 C.C.

Art.20) Gli utili netti risultanti dal bilancio, previo accantonamento a riserva legale, saranno a disposizione dell’assemblea.

UNICO SOCIO

Art.21) Quando l’intera partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall’art.2470 C.C..
Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per le iscrizioni nel registro delle imprese.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22) Cause di scioglimento. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tali casi spetta all’organo amministrativo accertarne l’avvenuta verificazione e procedere alla pubblicità di cui all’art. 2484, terzo comma, del codice civile.

Art. 23) Procedura di liquidazione. Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento e l’assemblea non venga, per qualsiasi ragione, convocata il Tribunale vi provvede su istanza di qualsiasi socio, amministratore o sindaco, e nel caso in cui l’assemblea seppur convocata, non si costituisca o non deliberi, il Tribunale adotta con decreto le decisioni previste dall’art. 2487 c.c.
I liquidatori potranno essere nominati in numero da 1 (uno) a 3 (tre) e, in caso siano più, il collegio dei liquidatori agirà secondo le norme di funzionamento fissate dall’assemblea. In difetto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme del presente atto previste per il Consiglio di Amministrazione.

TITOLI DI DEBITO

Art. 24) Titoli di debito. La società, con decisione da assumere con assemblea dei soci, può emettere titoli di debito secondo quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.; la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25) Rinvio alle norme del codice civile e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile dettate in materia di s.r.l. e, in ulteriore subordine, in tema di s.p.a. e alle vigenti disposizioni dettate dal Testo Unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e smi.

Firmato: DI TECCO Luca, Marco Faieta notaio

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